TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Il Rito Simbolico Italiano è una Fratellanza di Maestri
Liberi Muratori, costituita in perfetta parità di doveri e di diritti per
elevare la coscienza iniziatica e per collaborare alla diffusione dei principi
massonici confermati nella " Dichiarazione di Principi " all'atto
della sua costituzione.
Art. 2
Il Rito Simbolico Italiano richiede ai propri aderenti
soltanto una Promessa Solenne di fedeltà ai Principi ed all'Autorità che
presiede l'Ordinamento Rituale e non concede nuove iniziazioni
Art. 3
Il Rito Simbolico Italiano svolge la sua opera per mezzo
delle seguenti Camere Rituali:
- Triangoli
- Collegi dei Maestri Architetti.
- Logge Regionali.
- Gran Loggia del Rito Simbolico Italiano.
Le riunioni rituali dovranno svolgersi in un Tempio
massonico, arredato secondo le regole riportate nel Rituale del Rito.
TITOLO II
DEL COLLEGIO DEI MAESTRI ARCHITETTI
Art. 4
Il Collegio dei Maestri Architetti si costituisce,
previo rilascio della Bolla di Fondazione in ogni Oriente ove risiedono almeno
sette Maestri Liberi Muratori aderenti al Rito.
Art. 5
Il Collegio dei Maestri Architetti lavora con il Rituale
approvato dalla Gran Loggia.
Il Collegio inoltre può avere un proprio Regolamento, da approvarsi secondo
quanto riportato dall’Art. 34 lett. b) del presente Statuto.
Nell’ambito dell’Oriente dove non esiste un Collegio di Maestri Architetti,
può essere formato un Triangolo, composto da un minimo di tre Fratelli Maestri
Architetti, per promuovere la costituzione di un nuovo Collegio.
Art. 6
I Maestri Liberi Muratori, affiliati alla Massoneria
Italiana, Grande Oriente d'Italia, Palazzo Giustiniani, o in una Comunione
estera da esso riconosciuta, possono presentare domanda per l'ammissione al
Collegio dei Maestri Architetti del proprio Oriente. Ove nel proprio Oriente non
esista un Collegio di Maestri Architetti, la domanda potrà essere diretta al
Collegio dei Maestri Architetti più vicino, oppure al Consiglio di Presidenza.
La domanda deve essere convalidata da due Maestri Architetti attivi e
quotizzanti.
I Maestri Liberi Muratori richiedenti debbono dichiarare nella domanda di non
essere legati all'obbedienza di altra Autorità Rituale.
Art. 7
Sulle domande di ammissione il Collegio dei Maestri
Architetti delibera a maggioranza, secondo le modalità prescritte dal
Regolamento.
Gli ammessi, prestata la Promessa Solenne al Rito, assumeranno il titolo di
Maestro Architetto e riceveranno il Brevetto di appartenenza al Rito.
Art. 8
Il Maestro Architetto attivo e quotizzante, oltre a
partecipare a tutti i Lavori del proprio e di altri Collegi, può:
- visitare tutti i Collegio del Rito;
- chiedere il trasferimento in altro Collegio;
- chiedere un periodo di congedo;
- rinunziare all’appartenenza al Rito, come previsto dal Regolamento.
Art. 9
Il Maestro Architetto è tenuto all’osservanza dei
Princìpi e dei Cinque Punti della Fratellanza del Rito.
E’ inoltre tenuto a:
- osservare fedelmente lo Statuto, il Regolamento e il Rituale del Rito;
- esercitare scrupolosamente qualsiasi Carica assuma o incarico che gli
venga affidato;
- intervenire alle riunioni del proprio Collegio.
Inoltre il Maestro Architetto assumerà, nei confronti del
Rito, la stessa posizione di sonno, di sospensione, di depennamento o di
espulsione, che riveste in seno all’Ordine del Grande Oriente d’Italia ;
ciò in conformità a quanto stabilito dal "Protocollo d’intesa" con
il Grande Oriente d’Italia.
L’assunzione di tale posizione avverrà in modo automatico.
Il Maestro Architetto che si risveglia nell’Ordine o abbia rinunziato all’appartenenza
al Rito, può chiedere la riammissione al Rito, previa presentazione di apposita
domanda al Collegio di appartenenza (o in caso di demolizione dello stesso, al
Consiglio di Presidenza).
Il Collegio (o il Consiglio di Presidenza) delibererà sulla riammissione,
secondo quanto previsto dal Regolamento.
Art. 10
Il Maestro Architetto che, senza giustificato motivo,
protragga l’assenza dai Lavori del proprio Collegio , per un periodo di sei
mesi o che risulti moroso da oltre dieci mesi dal pagamento delle dovute
capitazioni o altri contribuzioni, può essere dichiarato, dal Collegio di
appartenenza, decaduto da membro del Rito e depennato dal pié di lista, fermi
restando gli obblighi economici verso il Rito.
Art. 11
Il Collegio dei Maestri Architetti ammette, in qualità di
visitatori, alle proprie sedute i Maestri Architetti regolarmente appartenenti
ad altri Collegi. I visitatori hanno diritto al voto, salvo che per le questioni
economiche.
Il Collegio dei Maestri Architetti, in Tornate appositamente convocate, può
invitare nel Tempio, a Lavori sospesi, in qualità di visitatori, i Fratelli
Maestri Liberi Muratori della Comunione massonica di Palazzo Giustiniani,
appartenenti o no ad altri Riti, con lo scopo di farli assistere alla lettura
delle Tavole Architettoniche tracciate dai Maestri Architetti.
Art. 12
Il Collegio dei Maestri Architetti è governato da un Seggio
di Dignitari così composto:
- Presidente.
- Primo Sorvegliante - Vice Presidente.
- Secondo Sorvegliante.
- Oratore.
- Segretario
- Tesoriere.
- Cerimoniere.
Art. 13
Il Collegio dei Maestri Architetti, in una riunione
appositamente convocata nel mese di giugno di ogni
anno, elegge il Seggio dei Dignitari ed i membri del Tribunale di cui all'art.
54, lett. a) del presente Statuto, nonché, ogni biennio, i propri delegati alla
Loggia Regionale.
Art. 14
Il Collegio dei Maestri Architetti si riunisce sotto la guida
del suo Presidente, di regola una volta al mese, in riunione ordinaria.
La convocazione straordinaria può essere disposta dal Presidente quando lo
ritenga opportuno, oppure quando gli sia richiesto dal Presidente della Loggia
Regionale per la trattazione di questioni riguardanti la Regione o dal Gran
Maestro degli Architetti per la trattazione di questioni a carattere generale
riguardanti il Rito.
La convocazione straordinaria può essere richiesta, con motivazione scritta, da
un numero di Maestri Architetti componenti il Collegio non minore del quinto
degli iscritti.
Art. 15
Il Collegio dei Maestri Architetti ha i seguenti compiti:
a) intensificare ed elevare la dottrina dei Maestri
Architetti in rapporto specialmente allo studio della simbologia massonica e
alla conoscenza di tutti gli ordinamenti a carattere iniziatico di ogni tempo
e di ogni paese;
b) curare la diffusione del Rito nella propria
giurisdizione;
c) prendere l'iniziativa per l'esame di questioni di
carattere morale, sociale, politico, culturale, umanitario, interessanti la
propria giurisdizione, e, ove occorra, affidarne lo studio a Commissioni
permanenti o temporanee;
d) studiare le questioni ad esso affidate dalla Gran
Loggia;
e) stabilire forme di assistenza morale e materiale ai
Fratelli, alle loro Famiglie, ai profani, e alle Istituzioni Umanitarie;
f) eleggere i propri Dignitari;
g) eleggere i propri delegati alla Loggia Regionale di
appartenenza;
h) eleggere i propri rappresentanti alla Gran Loggia;
i) eleggere i membri del Tribunale di cui all'art. 54 lett.
a) del presente Statuto.
TITOLO III
DELLA LOGGIA REGIONALE
Art. 16
La Loggia Regionale è costituita nell'Oriente considerato
Capoluogo della Regione dello Stato, qualora nella Regione esistano due o più
Collegi di Maestri Architetti.
Potrà essere stabilita altra sede, qualora nell'Oriente considerato Capoluogo
non concorrano le condizioni per la istituzione di una Loggia Regionale, come
pure potrà essere assegnata ad essa una giurisdizione particolare, oltre gli
attuali confini geografici regionali.
Art. 17
La Loggia Regionale è costituita da componenti di diritto e
componenti elettivi.
Sono componenti di diritto i Presidenti dei Collegi dei Maestri Architetti che
ne fanno parte.
Sono componenti elettivi i rappresentanti dei Collegi di Maestri Architetti di
appartenenza, in ragione di uno per ogni cinque componenti del Collegio, o
frazione.
I componenti di diritto fanno parte della Loggia Regionale "pro
tempore", i componenti eletti per un biennio.
Art. 18
La Loggia Regionale ammette, in qualità di visitatori, alle
proprie riunioni tutti i Maestri Architetti, ma senza diritto di voto.
Art. 19
La Loggia Regionale è governata da un Seggio di Dignitari,
così composto:
- Presidente
- Primo Sorvegliante - Vice Presidente
- Secondo Sorvegliante
- Oratore
- Segretario
- Tesoriere
- Cerimoniere
Art. 20
La Loggia Regionale, ogni biennio, in una riunione
appositamente convocata nel mese di ottobre, elegge il Seggio dei Dignitari ed i
membri del Tribunale di cui all'art. 54 lett. b) del presente Statuto.
Art. 21
La Loggia Regionale si riunisce sotto la guida del suo
Presidente di regola ogni due mesi. La convocazione straordinaria può essere
disposta dal Presidente quando lo ritenga opportuno.
La convocazione straordinaria può essere richiesta, per il bene del Rito, con
motivazione scritta, da un numero di Maestri Architetti componenti la Loggia
Regionale non minore del quarto degli iscritti.
Art. 22
La Loggia Regionale ha i seguenti compiti principali:
a) rappresentare, rafforzare e diffondere il Rito nel
proprio territorio;
b) trattare le questioni massoniche e tutti i problemi
della vita profana che ritenga pertinenti in rapporto alla propria
giurisdizione territoriale;
c) collaborare al lavoro dei Collegi dei Maestri Architetti
di appartenenza;
d) promuovere, quando possibile, un convegno annuale dei
Fratelli della Regione, per trattare i maggiori interessi della Regione e per
rinsaldare l'affratellamento dei componenti il Rito nella Regione stessa;
e) proporre al Consiglio di Presidenza i provvedimenti
ritenuti opportuni per i Collegi dei Maestri Architetti il cui funzionamento
non sia regolare;
f) mantenere continuo contatto con il Consiglio di
Presidenza, suggerendo quei provvedimenti e quelle opere ritenuti necessari
nell'interesse delle finalità massoniche e rituali;
g) eleggere i propri Dignitari;
h) eleggere i membri del Tribunale di cui all'art. 54 lett.
b) del presente Statuto.
TITOLO IV
DELLA GRAN LOGGIA
Art. 23
La Gran Loggia ha il governo generale del Rito Simbolico
Italiano.
Art. 24
La Gran Loggia è costituirà da componenti di diritto e da
componenti elettivi.
Sono componenti di diritto:
- I Presidenti delle Logge Regionali
- I Presidenti dei Collegi dei Maestri Architetti.
Sono componenti elettivi i delegati dei Collegi dei Maestri
Architetti in ragione di uno ogni sette Maestri o frazione.
I componenti di diritto e quelli eletti fanno parte della Gran Loggia "pro
tempore".
Art. 25
La Gran Loggia elegge il Gran Maestro degli Architetti e
Presidente del Rito con le modalità di cui al Regolamento.
Il Gran Maestro degli Architetti dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.
Art. 26
La Gran Loggia elegge i componenti del Consiglio di
Presidenza e i membri del Tribunale secondo le modalità previste dal Regolamento.
I componenti del Consiglio di Presidenza e i membri del Tribunale durano in
carica due anni e sono rieleggibili.
Art. 27
La Gran Loggia è formato dal Gran Maestro degli Architetti e
Presidente del Rito e da un Seggio di Dignitari, così composto:
- Primo Gran Sorvegliante e Vice Presidente
- Secondo Gran Sorvegliante
- Grande Oratore
- Gran Segretario
- Gran Tesoriere
- Gran Cerimoniere
Il Gran Maestro può istituire inoltre Commissioni speciali, nominandone i
membri e il Presidente, determinandone le competenze.
Art. 28
La Gran Loggia si riunisce di regola entro il 31 marzo di
ogni anno con decreto del Gran Maestro, contenente l’ordine dei lavori, e il
luogo della riunione.
Le riunioni straordinarie possono essere convocate "motu
proprio" dal Gran Maestro degli Architetti, oppure su deliberazione del
Consiglio di Presidenza, o su richiesta di un terzo dei Collegi dei Maestri
Architetti.
Anche in questo caso la convocazione verrà effettuata con apposito Decreto del
Gran Maestro, contenente l’ordine del Lavori ed il luogo della riunione.
Art. 29
I Presidenti delle Logge Regionali ed i Presidenti dei
Collegi dei Maestri Architetti che, per giustificato motivo non possono
intervenire alla riunione della Gran Loggia potranno dare delega scritta ad un
Maestro Architetto del proprio Collegio.
Art. 30
Il Consiglio di Presidenza deve riunirsi almeno due volte
l'anno per esaminare tutti i problemi relativi all'attività del Rito, con
particolare riferimento ai Collegi dei Maestri Architetti ed alle Logge
Regionali, ivi compresa l'autorizzazione alla costituzione di nuovi Collegi di
Maestri Architetti, o all’abbattimento degli stessi.
Il Consiglio di Presidenza determina le capitazioni di ammissione al Rito ed i
contributi per la costituzione dei nuovi Collegi ed approva il Regolamento e le
sue eventuali modifiche.
Art. 31
Il Consiglio di Presidenza presenta alla riunione ordinaria
della Gran Loggia il rendiconto morale ed economico-finanziario dell'esercizio
precedente, nonché il piano economico-finanziario per l'anno successivo. Può
adottare, in casi di opportunità, provvedimenti di competenza della Gran
Loggia, con l'obbligo di chiederne la ratifica alla prima riunione di essa.
Art. 32
La Gran Loggia:
a) elegge il Gran Maestro degli Architetti;
b) elegge i componenti del Consiglio di Presidenza;
c) elegge i membri del Tribunale e si costituisce in Corte
di Giustizia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 54, lett. c) del presente
Statuto;
d) promuove e regola la fondazione delle Logge Regionali e
dei Collegi dei Maestri Architetti e ne determina, occorrendo, la
giurisdizione;
e) prescrive i distintivi, ed approva i Labari delle Camere
Rituali;
f) approva ed emana lo Statuto e i Rituali del Rito, e le
loro modifiche, le quali dovranno essere state preventivamente discusse almeno
sei mesi prima della data di convocazione della Gran Loggia da tutti i Collegi
dei Maestri Architetti.
g) vigila sull'osservanza dello Statuto e del Regolamento
del Rito da parte di tutti le Camere Rituali;
h) promuove e dirige il lavoro del Rito;
i) promuove e regola i rapporti del Rito Simbolico con il
Grande Oriente d'Italia e con gli altri Riti riconosciuti e con le Comunioni
massoniche regolari nel mondo;
l) promuove con tutti i mezzi la cultura massonica e la
diffusione delle idealità dell'Ordine e del Rito in particolare;
m)giudica inappellabilmente sulle questioni riguardanti il
Rito;
n) sanziona i provvedimenti proposti dal Consiglio di
Presidenza a carico delle Logge Regionali e dei Collegi dei Maestri Architetti
il cui funzionamento non sia regolare;
o) può deputare, quando lo creda necessario, uno o più
componenti della Gran Loggia presso le Camere Rituali, con l'incarico di
vigilare sull'osservanza dello Statuto e del Regolamento;
p) delibera sul rendiconto morale ed economico, sul piano
finanziario e sul programma di azione rituale per l’anno successivo,
presentati dal Consiglio di Presidenza; delibera la misura delle quote di
capitazione dovute dai Collegi Maestri Architetti alla Gran Loggia e alle
Logge Regionali e dai singoli Maestri Architetti ai Collegi di appartenenza.
q) discute le proposte presentate dal Consiglio di
Presidenza ed iscritte all'ordine dei Lavori;
Art. 33
Il diritto di voto nelle deliberazioni di Gran Loggia è
sospeso per quei componenti di diritto od eletti i cui Collegi di appartenenza
non siano in regola con il Tesoro della Gran Loggia. E' fatta eccezione per i
soli Dignitari della Gran Loggia.
Art. 34
Il Gran Maestro degli Architetti è il Presidente del Rito
Simbolico Italiano e lo rappresenta a tutti gli effetti.
Art. 35
Il Gran Maestro degli Architetti:
a) installa il Consiglio di Presidenza ai sensi del
Regolamento;
b) installa i Dignitari delle Logge Regionali e, ove
occorra, dei Collegi dei Maestri Architetti ai sensi del Regolamento;
c) convoca e presiede le riunioni della Gran Loggia, anche
se costituita in Corte di Giustizia;
d) promulga e fa eseguire le deliberazioni della Gran
Loggia;
e) rilascia le Bolle di Fondazione e le tessere di
appartenenza al Rito;
f) assume la Presidenza di qualsiasi riunione delle Camere
Rituali alle quali intervenga;
g) ha voto decisivo, in caso di parità di voti, dopo la
terza votazione;
h) può sospendere per gravi motivi le Logge Regionali e i
Collegi dei Maestri Architetti e dichiararne decaduto il Seggio dei Dignitari;
i) può prendere, in via d'urgenza, provvedimenti di
competenza del Consiglio di Presidenza, con l’obbligo di chiedere la
ratifica alla prima riunione successiva;
l) esercita tutte le altre attribuzioni che gli vengono
conferite dallo Statuto del Rito e dal Regolamento.
Art. 36
Il Gran Maestro degli Architetti:
- concede il Brevetto di Appartenenza dei Maestri Architetti ammessi al Rito
ed il nulla osta per le elezioni dei Dignitari delle Logge Regionali e dei
Collegi dei Maestri Architetti;
- approva i Regolamenti interni delle Camere Rituali.
Art. 37
Il Gran Maestro degli Architetti, sotto la sua
responsabilità e nel limite delle sue attribuzioni, può affidare incarichi
temporanei a componenti della Gran Loggia, come suoi Delegati o Rappresentanti.
Art. 38
Il Primo Gran Sorvegliante, Vice Presidente del Rito
Simbolico Italiano, sostituisce il Gran Maestro degli Architetti nelle sue
attribuzioni, in caso di assenza o impedimento e, insieme al Secondo Gran
Sorvegliante, lo coadiuva nel governo del Rito.
Quando anche il Vice Presidente della Gran Loggia sarà assente o impedito, il
Secondo Sorvegliante lo sostituirà in tutte le sue funzioni.
Art. 39
Il Grande Oratore vigila sulla esecuzione dello Statuto e del
Regolamento e sull'osservanza dei Rituali e formula le conclusioni alla fine di
ogni discussione.
Firma, insieme al Gran Maestro degli Architetti e al Gran Segretario, i verbali
delle riunioni della Gran Loggia.
Art. 40
Il Gran Segretario firma la corrispondenza; ha la direzione
della Gran Segreteria, dell'Archivio e dell'Anagrafe; ad ogni riunione della
Gran Loggia presenta una relazione sommaria sulle Camere Rituali, sull'anagrafe
del Rito e sulle sue variazioni; nomina e revoca gli impiegati della Gran Loggia
i quali dovranno essere, di regola, Maestri Architetti regolarmente attivi e
quotizzanti.
Art. 41
Il Gran Tesoriere cura la riscossione delle capitazioni o di
altre eventuali entrate e provvede alle spese della Gran Loggia in conformità
alle deliberazione adottate dal Consiglio di Presidenza; compila ogni anno il
Bilancio consuntivo ed il Bilancio preventivo, che debbono essere approvati
nella riunione della Gran Loggia, secondo l'art. 29 del presente Statuto.
Il Gran Tesoriere propone al Grande Oratore l'ammonizione dei Collegi dei
Maestri Architetti morosi da sei mesi nella rimessa delle capitazioni. Entro i
tre mesi successivi all'ammonizione, nel caso di persistente morosità, deve
chiedere al Gran Maestro degli Architetti di decretare la sospensione dei lavori
del Collegio e la decadenza del Seggio dei Dignitari in carica, ai sensi
dell'art. 33 del presente Statuto.
Il Gran Tesoriere, ove la morosità si protragga
per oltre un anno, deve chiedere al Grande Oratore di rinviare al giudizio della
Gran Loggia, convocata in Corte di Giustizia, il Collegio interessato.
Art. 42
Il Gran Cerimoniere è responsabile della copertura dei
Lavori della Gran Loggia; cura il ricevimento dei Fratelli Visitatori; dà le
disposizioni e dirige il cerimoniale nelle sedute particolari; sovrintende al
Tronco della Beneficenza.
TITOLO V
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Art. 43
La Gran Loggia trae i mezzi per il suo funzionamento da una
quota di capitazione annuale da versarsi dai Collegi dei Maestri Architetti al
Tesoro della Gran Loggia.
La quota sarà corrisposta dai Collegi dei Maestri Architetti sulla base degli
iscritti al 31 dicembre di ciascuno anno con versamenti semestrali anticipati.
Art. 44
Le Logge Regionali traggono i mezzi per il loro funzionamento
dalle capitazioni dei Collegi dei Maestri Architetti di appartenenza.
Art. 45
I Collegi dei Maestri Architetti traggono i mezzi per il loro
funzionamento dalle capitazioni semestrali anticipate da versarsi dai singoli
Maestri Architetti al Tesoro del Collegio di appartenenza.
Art. 46
Tutte le elezioni previste dallo Statuto sono fatte
esclusivamente a scrutinio segreto e sulla base della maggioranza relativa.
Sono vietate le elezioni per acclamazione, le nomine "ad honorem" e le
nomine "ad vitam".
Per ogni carica di cui al presente Statuto è prevista la rieleggibilità.
In caso di parità di voti è eletto il più anziano di iscrizione al Rito e, in
caso di uguale anzianità d'iscrizione, il più anziano di età.
I Presidenti delle Camere Rituali possono, in caso di necessità, procedere alla
nomina di Dignitari Aggiunti.
Art. 47
Le Logge Regionali e i Collegi dei Maestri Architetti possono
essere sciolti quando vengano a mancare le condizioni della loro costituzione o
per motivi di ordine.
I Presidenti sono personalmente responsabili della restituzione alla Gran
Segreteria :
1 - della Bolla di Fondazione e della rimessa:
2 - del Rituale.
3 - del Labaro.
4 - del Sigillo.
5 - della Matricola.
6 - del Tesoro.
7 - dell'Archivio.
Art. 48
La Gran Loggia, le Logge Regionali, i Collegi dei Maestri
Architetti hanno Labari propri, in armonia con le disposizioni emanate dalla
Gran Loggia.
Art. 49
I Maestri Architetti hanno una particolare insegna costituita
da un collare di colore azzurro decorato con l'aquila del Rito in argento,
avente per gioiello il Pentalfa pitagoreo.
I componenti della Gran Loggia indosseranno il medesimo collare con l'aquila del
Rito in oro.
Il Consiglio di Presidenza approverà i relativi modelli.
Nelle sedute rituali dovranno essere indossati:
1 - l’abito scuro.
2 - grembiule bianco bordato di azzurro.
3 - guanti bianchi.
4 - collare azzurro.
Art. 50
Ogni riunione ordinaria o straordinaria dovrà comprendere di
regola:
a) lo svolgimento del Rituale di apertura e di chiusura dei
lavori;
b) la trattazione di un tema di interesse del Rito;
c) l'esame degli argomenti amministrativi proposti dal
Presidente.
Un Maestro Architetto curerà l’esecuzione di musiche che
accompagnano i lavori rituali.
Di ogni riunione ordinaria e straordinaria di tutte le Camere Rituali, sarà
redatto un verbale a cura del Segretario. Il verbale dovrà essere letto
all'apertura dei lavori della tenuta successiva e, approvato, verrà firmato dal
Presidente, dall'Oratore e dal Segretario.
TITOLO VI
DELLA GIUSTIZIA MASSONICA DEL RITO
CAPO I
PRINCIPI GENERALI
Art. 51
I Maestri Architetti con la Promessa Solenne accettano di
sottostare alla Giustizia del Rito Simbolico Italiano, la quale si conforma
sempre ai principi del Rito e alla morale massonica.
Le pene sono graduate secondo il grado di responsabilità del riconosciuto
colpevole, tenuta presente la regola della tolleranza.
Va rispettato, a pena di nullità, il principio del contraddittorio in modo che
ogni incolpato abbia diritto alla contestazione della accusa e alla difesa in
ogni stato e grado del procedimento.
In difetto di nomina di un difensore di fiducia, deve esserne nominato uno di
ufficio.
CAPO II
COLPE E PENE
Art. 52
Costituiscono colpe:
1) Ogni violazione volontaria dello Statuto e del
Regolamento del Rito e degli obblighi assunti con la Promessa Solenne;
2) l'inosservanza volontaria delle disposizioni delle
Supreme Autorità del Rito e delle singole Camere Rituali;
3) l'abituale violazione delle forme rituali, la negligenza
nell'adempimento dei doveri, l'incuria nella esecuzione delle disposizioni
della Gran Loggia;
4) ogni azione contraria alla lealtà, all'onore e alla
dignità della persona umana.
Art. 53
I Maestri Architetti riconosciuti responsabili delle colpe
loro imputate sono punibili gradualmente rispetto alla gravità dei fatti e alle
loro circostanze:
- con l’ammonizione;
- con l’interdizione fino a tre anni da ogni carica rituale;
- con la sospensione da un mese ad un anno da tutti i diritti derivanti dall’appartenenza
al Rito;
- con l’espulsione dal Rito.
Per i Maestri Architetti puniti a norma della lett. d)
del presente articolo, il Grande Oratore, di concerto con il Gran Maestro degli
Architetti, può proporre Tavola di accusa avanti le competenti autorità
dell'Ordine del Grande Oriente d’Italia.
Ogni Maestro Architetto è considerato innocente fino a che non sia intervenuta
la sentenza definitiva.
Art. 54
Le Logge Regionali e i Collegi dei Maestri Architetti
riconosciuti responsabili delle colpe loro imputate sono punibili:
a) con l’ammonizione;
b) con la sospensione dei lavori fino ad un anno e la
decadenza del seggio dei Dignitari;
c) con lo scioglimento.
Le Logge Regionali e i Collegi dei Maestri Architetti sono
rappresentati in giudizio dal Presidente o da altro Dignitario da lui delegato
in caso di impedimento.
CAPO III
ORGANI GIUDIZIARI
Art. 55
La Giustizia Massonica Rituale è amministrata in nome della
Serenissima Gran Loggia di Rito Simbolico Italiano.
Le sentenze sono intestate A.·. G.·. D.·. G.·. A.·.
D.·. U.·. e debbono essere motivate.
Art. 56
Gli organi della Giustizia Massonica Rituale sono:
a) Il Tribunale del Collegio dei Maestri Architetti,
composto dal Presidente e da due Giudici, che giudica in primo grado le colpe
dei propri appartenenti;
b) Il Tribunale della Loggia Regionale, composto dal
Presidente e da due Giudici, che giudica in primo grado delle colpe dei
Collegi dei Maestri Architetti di appartenenza ed in grado di appello delle
sentenze emesse dai Tribunali dei Collegi dei Maestri Architetti di
appartenenza;
c) La Gran Loggia costituita in Corte di Giustizia,
composta dal Gran Maestro e da sei Giudici, che giudica in un unico grado
delle colpe imputabili alle Logge Regionali ed ai propri componenti, per fatti
connessi con la loro appartenenza alla Gran Loggia.
Essa giudica in un unico grado di appello sulle sentenze emesse in primo grado
dei Tribunali delle Logge Regionali e dei Collegi, non appartenenti ad una
Loggia Regionale.
Art. 57
I giudizi si svolgono senza formalità di procedura, ma con
il rispetto dei princìpi generali di cui al presente Statuto a pena di
nullità.
Le sedute dibattimentali debbono, a pena di nullità, essere aperte a tutti i
Maestri Architetti e di esse deve essere data tempestiva comunicazione scritta a
tutte le Logge Regionali ed a tutti i Collegi.
Art. 58
Le sentenze emesse in primo grado dai Tribunali delle Logge
Regionali e dei Collegi dei Maestri Architetti, possono essere impugnate, nel
termine dei 60 giorni dall'avvenuta comunicazione della motivazione
all'impugnante, secondo le modalità previste dal Regolamento, dal dichiarato
colpevole, dall'Oratore del Corpo rituale e dal Grande Oratore.
Il Grande Oratore può impugnare nello stesso termine le sentenze di
proscioglimento emesse da qualunque Tribunale, avanti alla Magistratura
superiore.
Art. 59
Il Tribunale di secondo grado può confermare la sentenza
impugnata, riformarla in tutto o in parte e può anche confermare il
dispositivo, riformando la sola motivazione.
E' ammesso il ricorso alla Gran Loggia, costituita in Corte di Giustizia,
avverso le sentenze emesse in qualunque grado per la sola violazione di norme di
diritto.
Art. 60
Durante il procedimento e fintanto che la sentenza non sia
più soggetta ad impugnazione il giudicabile su istanza di parte o "motu
proprio", può essere sospeso da ogni diritto rituale con provvedimento
motivato del Gran Maestro.
Art. 61
La Gran Loggia può esercitare, udito il parere del Grande
Oratore, il diritto di condono e di grazia a favore degli imputati dichiarati
colpevoli, siano essi Maestri Architetti o Camere Rituali.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
I
Lo Statuto ed il Rituale del Rito approvati dalla Gran Loggia
entreranno in vigore dal giorno della loro promulgazione che dovrà essere
decretata entro sei mesi dall'approvazione.