RITO SIMBOLICO ITALIANO 

STATUTO

DALLA SEDE DELLA GRAN LOGGIA
MMI
PALAZZO GIUSTINIANI - ROMA

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TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Il Rito Simbolico Italiano è una Fratellanza di Maestri Liberi Muratori, costituita in perfetta parità di doveri e di diritti per elevare la coscienza iniziatica e per collaborare alla diffusione dei principi massonici confermati nella " Dichiarazione di Principi " all'atto della sua costituzione.

Art. 2

Il Rito Simbolico Italiano richiede ai propri aderenti soltanto una Promessa Solenne di fedeltà ai Principi ed all'Autorità che presiede l'Ordinamento Rituale e non concede nuove iniziazioni

Art. 3

Il Rito Simbolico Italiano svolge la sua opera per mezzo delle seguenti Camere Rituali:

  • Triangoli
  • Collegi dei Maestri Architetti.
  • Logge Regionali.
  • Gran Loggia del Rito Simbolico Italiano.

Le riunioni rituali dovranno svolgersi in un Tempio massonico, arredato secondo le regole riportate nel Rituale del Rito.

 

TITOLO II

DEL COLLEGIO DEI MAESTRI ARCHITETTI

Art. 4

Il Collegio dei Maestri Architetti si costituisce, previo rilascio della Bolla di Fondazione in ogni Oriente ove risiedono almeno sette Maestri Liberi Muratori aderenti al Rito.

Art. 5

Il Collegio dei Maestri Architetti lavora con il Rituale approvato dalla Gran Loggia.
Il Collegio inoltre può avere un proprio Regolamento, da approvarsi secondo quanto riportato dall’Art. 34 lett. b) del presente Statuto.
Nell’ambito dell’Oriente dove non esiste un Collegio di Maestri Architetti, può essere formato un Triangolo, composto da un minimo di tre Fratelli Maestri Architetti, per promuovere la costituzione di un nuovo Collegio.

Art. 6

I Maestri Liberi Muratori, affiliati alla Massoneria Italiana, Grande Oriente d'Italia, Palazzo Giustiniani, o in una Comunione estera da esso riconosciuta, possono presentare domanda per l'ammissione al Collegio dei Maestri Architetti del proprio Oriente. Ove nel proprio Oriente non esista un Collegio di Maestri Architetti, la domanda potrà essere diretta al Collegio dei Maestri Architetti più vicino, oppure al Consiglio di Presidenza.
La domanda deve essere convalidata da due Maestri Architetti attivi e quotizzanti.
I Maestri Liberi Muratori richiedenti debbono dichiarare nella domanda di non essere legati all'obbedienza di altra Autorità Rituale.

Art. 7

Sulle domande di ammissione il Collegio dei Maestri Architetti delibera a maggioranza, secondo le modalità prescritte dal Regolamento.
Gli ammessi, prestata la Promessa Solenne al Rito, assumeranno il titolo di Maestro Architetto e riceveranno il Brevetto di appartenenza al Rito.

Art. 8

Il Maestro Architetto attivo e quotizzante, oltre a partecipare a tutti i Lavori del proprio e di altri Collegi, può:

  • visitare tutti i Collegio del Rito;
  • chiedere il trasferimento in altro Collegio;
  • chiedere un periodo di congedo;
  • rinunziare all’appartenenza al Rito, come previsto dal Regolamento.

Art. 9

Il Maestro Architetto è tenuto all’osservanza dei Princìpi e dei Cinque Punti della Fratellanza del Rito.
E’ inoltre tenuto a:

  • osservare fedelmente lo Statuto, il Regolamento e il Rituale del Rito;
  • esercitare scrupolosamente qualsiasi Carica assuma o incarico che gli venga affidato;
  • intervenire alle riunioni del proprio Collegio.

Inoltre il Maestro Architetto assumerà, nei confronti del Rito, la stessa posizione di sonno, di sospensione, di depennamento o di espulsione, che riveste in seno all’Ordine del Grande Oriente d’Italia ; ciò in conformità a quanto stabilito dal "Protocollo d’intesa" con il Grande Oriente d’Italia.
L’assunzione di tale posizione avverrà in modo automatico.
Il Maestro Architetto che si risveglia nell’Ordine o abbia rinunziato all’appartenenza al Rito, può chiedere la riammissione al Rito, previa presentazione di apposita domanda al Collegio di appartenenza (o in caso di demolizione dello stesso, al Consiglio di Presidenza).
Il Collegio (o il Consiglio di Presidenza) delibererà sulla riammissione, secondo quanto previsto dal Regolamento.

Art. 10

Il Maestro Architetto che, senza giustificato motivo, protragga l’assenza dai Lavori del proprio Collegio , per un periodo di sei mesi o che risulti moroso da oltre dieci mesi dal pagamento delle dovute capitazioni o altri contribuzioni, può essere dichiarato, dal Collegio di appartenenza, decaduto da membro del Rito e depennato dal pié di lista, fermi restando gli obblighi economici verso il Rito.

Art. 11

Il Collegio dei Maestri Architetti ammette, in qualità di visitatori, alle proprie sedute i Maestri Architetti regolarmente appartenenti ad altri Collegi. I visitatori hanno diritto al voto, salvo che per le questioni economiche.
Il Collegio dei Maestri Architetti, in Tornate appositamente convocate, può invitare nel Tempio, a Lavori sospesi, in qualità di visitatori, i Fratelli Maestri Liberi Muratori della Comunione massonica di Palazzo Giustiniani, appartenenti o no ad altri Riti, con lo scopo di farli assistere alla lettura delle Tavole Architettoniche tracciate dai Maestri Architetti.

Art. 12

Il Collegio dei Maestri Architetti è governato da un Seggio di Dignitari così composto:

  • Presidente.
  • Primo Sorvegliante - Vice Presidente.
  • Secondo Sorvegliante.
  • Oratore.
  • Segretario
  • Tesoriere.
  • Cerimoniere.

Art. 13

Il Collegio dei Maestri Architetti, in una riunione appositamente convocata nel mese di giugno di ogni anno, elegge il Seggio dei Dignitari ed i membri del Tribunale di cui all'art. 54, lett. a) del presente Statuto, nonché, ogni biennio, i propri delegati alla Loggia Regionale.

Art. 14

Il Collegio dei Maestri Architetti si riunisce sotto la guida del suo Presidente, di regola una volta al mese, in riunione ordinaria.
La convocazione straordinaria può essere disposta dal Presidente quando lo ritenga opportuno, oppure quando gli sia richiesto dal Presidente della Loggia Regionale per la trattazione di questioni riguardanti la Regione o dal Gran Maestro degli Architetti per la trattazione di questioni a carattere generale riguardanti il Rito.
La convocazione straordinaria può essere richiesta, con motivazione scritta, da un numero di Maestri Architetti componenti il Collegio non minore del quinto degli iscritti.

Art. 15

Il Collegio dei Maestri Architetti ha i seguenti compiti:

a) intensificare ed elevare la dottrina dei Maestri Architetti in rapporto specialmente allo studio della simbologia massonica e alla conoscenza di tutti gli ordinamenti a carattere iniziatico di ogni tempo e di ogni paese;

b) curare la diffusione del Rito nella propria giurisdizione;

c) prendere l'iniziativa per l'esame di questioni di carattere morale, sociale, politico, culturale, umanitario, interessanti la propria giurisdizione, e, ove occorra, affidarne lo studio a Commissioni permanenti o temporanee;

d) studiare le questioni ad esso affidate dalla Gran Loggia;

e) stabilire forme di assistenza morale e materiale ai Fratelli, alle loro Famiglie, ai profani, e alle Istituzioni Umanitarie;

f) eleggere i propri Dignitari;

g) eleggere i propri delegati alla Loggia Regionale di appartenenza;

h) eleggere i propri rappresentanti alla Gran Loggia;

i) eleggere i membri del Tribunale di cui all'art. 54 lett. a) del presente Statuto.

 

TITOLO III

DELLA LOGGIA REGIONALE

Art. 16

La Loggia Regionale è costituita nell'Oriente considerato Capoluogo della Regione dello Stato, qualora nella Regione esistano due o più Collegi di Maestri Architetti.
Potrà essere stabilita altra sede, qualora nell'Oriente considerato Capoluogo non concorrano le condizioni per la istituzione di una Loggia Regionale, come pure potrà essere assegnata ad essa una giurisdizione particolare, oltre gli attuali confini geografici regionali.

Art. 17

La Loggia Regionale è costituita da componenti di diritto e componenti elettivi.
Sono componenti di diritto i Presidenti dei Collegi dei Maestri Architetti che ne fanno parte.
Sono componenti elettivi i rappresentanti dei Collegi di Maestri Architetti di appartenenza, in ragione di uno per ogni cinque componenti del Collegio, o frazione.
I componenti di diritto fanno parte della Loggia Regionale "pro tempore", i componenti eletti per un biennio.

Art. 18

La Loggia Regionale ammette, in qualità di visitatori, alle proprie riunioni tutti i Maestri Architetti, ma senza diritto di voto.

Art. 19

La Loggia Regionale è governata da un Seggio di Dignitari, così composto:

  • Presidente
  • Primo Sorvegliante - Vice Presidente
  • Secondo Sorvegliante
  • Oratore
  • Segretario
  • Tesoriere
  • Cerimoniere

Art. 20

La Loggia Regionale, ogni biennio, in una riunione appositamente convocata nel mese di ottobre, elegge il Seggio dei Dignitari ed i membri del Tribunale di cui all'art. 54 lett. b) del presente Statuto.

Art. 21

La Loggia Regionale si riunisce sotto la guida del suo Presidente di regola ogni due mesi. La convocazione straordinaria può essere disposta dal Presidente quando lo ritenga opportuno.
La convocazione straordinaria può essere richiesta, per il bene del Rito, con motivazione scritta, da un numero di Maestri Architetti componenti la Loggia Regionale non minore del quarto degli iscritti.

Art. 22

La Loggia Regionale ha i seguenti compiti principali:

a) rappresentare, rafforzare e diffondere il Rito nel proprio territorio;

b) trattare le questioni massoniche e tutti i problemi della vita profana che ritenga pertinenti in rapporto alla propria giurisdizione territoriale;

c) collaborare al lavoro dei Collegi dei Maestri Architetti di appartenenza;

d) promuovere, quando possibile, un convegno annuale dei Fratelli della Regione, per trattare i maggiori interessi della Regione e per rinsaldare l'affratellamento dei componenti il Rito nella Regione stessa;

e) proporre al Consiglio di Presidenza i provvedimenti ritenuti opportuni per i Collegi dei Maestri Architetti il cui funzionamento non sia regolare;

f) mantenere continuo contatto con il Consiglio di Presidenza, suggerendo quei provvedimenti e quelle opere ritenuti necessari nell'interesse delle finalità massoniche e rituali;

g) eleggere i propri Dignitari;

h) eleggere i membri del Tribunale di cui all'art. 54 lett. b) del presente Statuto.

 

TITOLO IV

DELLA GRAN LOGGIA

Art. 23

La Gran Loggia ha il governo generale del Rito Simbolico Italiano.

Art. 24

La Gran Loggia è costituirà da componenti di diritto e da componenti elettivi.
Sono componenti di diritto:

  1. I Presidenti delle Logge Regionali
  2. I Presidenti dei Collegi dei Maestri Architetti.

Sono componenti elettivi i delegati dei Collegi dei Maestri Architetti in ragione di uno ogni sette Maestri o frazione.
I componenti di diritto e quelli eletti fanno parte della Gran Loggia "pro tempore".

Art. 25

La Gran Loggia elegge il Gran Maestro degli Architetti e Presidente del Rito con le modalità di cui al Regolamento.
Il Gran Maestro degli Architetti dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Art. 26

La Gran Loggia elegge i componenti del Consiglio di Presidenza e i membri del Tribunale secondo le modalità previste dal Regolamento.
I componenti del Consiglio di Presidenza e i membri del Tribunale durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Art. 27

La Gran Loggia è formato dal Gran Maestro degli Architetti e Presidente del Rito e da un Seggio di Dignitari, così composto:

  • Primo Gran Sorvegliante e Vice Presidente
  • Secondo Gran Sorvegliante
  • Grande Oratore
  • Gran Segretario
  • Gran Tesoriere
  • Gran Cerimoniere

Il Gran Maestro può istituire inoltre Commissioni speciali, nominandone i membri e il Presidente, determinandone le competenze.

Art. 28

La Gran Loggia si riunisce di regola entro il 31 marzo di ogni anno con decreto del Gran Maestro, contenente l’ordine dei lavori, e il luogo della riunione.
Le riunioni straordinarie possono essere convocate "motu proprio" dal Gran Maestro degli Architetti, oppure su deliberazione del Consiglio di Presidenza, o su richiesta di un terzo dei Collegi dei Maestri Architetti.
Anche in questo caso la convocazione verrà effettuata con apposito Decreto del Gran Maestro, contenente l’ordine del Lavori ed il luogo della riunione.

Art. 29

I Presidenti delle Logge Regionali ed i Presidenti dei Collegi dei Maestri Architetti che, per giustificato motivo non possono intervenire alla riunione della Gran Loggia potranno dare delega scritta ad un Maestro Architetto del proprio Collegio.

Art. 30

Il Consiglio di Presidenza deve riunirsi almeno due volte l'anno per esaminare tutti i problemi relativi all'attività del Rito, con particolare riferimento ai Collegi dei Maestri Architetti ed alle Logge Regionali, ivi compresa l'autorizzazione alla costituzione di nuovi Collegi di Maestri Architetti, o all’abbattimento degli stessi.
Il Consiglio di Presidenza determina le capitazioni di ammissione al Rito ed i contributi per la costituzione dei nuovi Collegi ed approva il Regolamento e le sue eventuali modifiche.

Art. 31

Il Consiglio di Presidenza presenta alla riunione ordinaria della Gran Loggia il rendiconto morale ed economico-finanziario dell'esercizio precedente, nonché il piano economico-finanziario per l'anno successivo. Può adottare, in casi di opportunità, provvedimenti di competenza della Gran Loggia, con l'obbligo di chiederne la ratifica alla prima riunione di essa.

Art. 32

La Gran Loggia:

a) elegge il Gran Maestro degli Architetti;

b) elegge i componenti del Consiglio di Presidenza;

c) elegge i membri del Tribunale e si costituisce in Corte di Giustizia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 54, lett. c) del presente Statuto;

d) promuove e regola la fondazione delle Logge Regionali e dei Collegi dei Maestri Architetti e ne determina, occorrendo, la giurisdizione;

e) prescrive i distintivi, ed approva i Labari delle Camere Rituali;

f) approva ed emana lo Statuto e i Rituali del Rito, e le loro modifiche, le quali dovranno essere state preventivamente discusse almeno sei mesi prima della data di convocazione della Gran Loggia da tutti i Collegi dei Maestri Architetti.

g) vigila sull'osservanza dello Statuto e del Regolamento del Rito da parte di tutti le Camere Rituali;

h) promuove e dirige il lavoro del Rito;

i) promuove e regola i rapporti del Rito Simbolico con il Grande Oriente d'Italia e con gli altri Riti riconosciuti e con le Comunioni massoniche regolari nel mondo;

l) promuove con tutti i mezzi la cultura massonica e la diffusione delle idealità dell'Ordine e del Rito in particolare;

m)giudica inappellabilmente sulle questioni riguardanti il Rito;

n) sanziona i provvedimenti proposti dal Consiglio di Presidenza a carico delle Logge Regionali e dei Collegi dei Maestri Architetti il cui funzionamento non sia regolare;

o) può deputare, quando lo creda necessario, uno o più componenti della Gran Loggia presso le Camere Rituali, con l'incarico di vigilare sull'osservanza dello Statuto e del Regolamento;

p) delibera sul rendiconto morale ed economico, sul piano finanziario e sul programma di azione rituale per l’anno successivo, presentati dal Consiglio di Presidenza; delibera la misura delle quote di capitazione dovute dai Collegi Maestri Architetti alla Gran Loggia e alle Logge Regionali e dai singoli Maestri Architetti ai Collegi di appartenenza.

q) discute le proposte presentate dal Consiglio di Presidenza ed iscritte all'ordine dei Lavori;

Art. 33

Il diritto di voto nelle deliberazioni di Gran Loggia è sospeso per quei componenti di diritto od eletti i cui Collegi di appartenenza non siano in regola con il Tesoro della Gran Loggia. E' fatta eccezione per i soli Dignitari della Gran Loggia.

Art. 34

Il Gran Maestro degli Architetti è il Presidente del Rito Simbolico Italiano e lo rappresenta a tutti gli effetti.

Art. 35

Il Gran Maestro degli Architetti:

a) installa il Consiglio di Presidenza ai sensi del Regolamento;

b) installa i Dignitari delle Logge Regionali e, ove occorra, dei Collegi dei Maestri Architetti ai sensi del Regolamento;

c) convoca e presiede le riunioni della Gran Loggia, anche se costituita in Corte di Giustizia;

d) promulga e fa eseguire le deliberazioni della Gran Loggia;

e) rilascia le Bolle di Fondazione e le tessere di appartenenza al Rito;

f) assume la Presidenza di qualsiasi riunione delle Camere Rituali alle quali intervenga;

g) ha voto decisivo, in caso di parità di voti, dopo la terza votazione;

h) può sospendere per gravi motivi le Logge Regionali e i Collegi dei Maestri Architetti e dichiararne decaduto il Seggio dei Dignitari;

i) può prendere, in via d'urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio di Presidenza, con l’obbligo di chiedere la ratifica alla prima riunione successiva;

l) esercita tutte le altre attribuzioni che gli vengono conferite dallo Statuto del Rito e dal Regolamento.

Art. 36

Il Gran Maestro degli Architetti:

  1. concede il Brevetto di Appartenenza dei Maestri Architetti ammessi al Rito ed il nulla osta per le elezioni dei Dignitari delle Logge Regionali e dei Collegi dei Maestri Architetti;
  2. approva i Regolamenti interni delle Camere Rituali.

Art. 37

Il Gran Maestro degli Architetti, sotto la sua responsabilità e nel limite delle sue attribuzioni, può affidare incarichi temporanei a componenti della Gran Loggia, come suoi Delegati o Rappresentanti.

Art. 38

Il Primo Gran Sorvegliante, Vice Presidente del Rito Simbolico Italiano, sostituisce il Gran Maestro degli Architetti nelle sue attribuzioni, in caso di assenza o impedimento e, insieme al Secondo Gran Sorvegliante, lo coadiuva nel governo del Rito.
Quando anche il Vice Presidente della Gran Loggia sarà assente o impedito, il Secondo Sorvegliante lo sostituirà in tutte le sue funzioni.

Art. 39

Il Grande Oratore vigila sulla esecuzione dello Statuto e del Regolamento e sull'osservanza dei Rituali e formula le conclusioni alla fine di ogni discussione.
Firma, insieme al Gran Maestro degli Architetti e al Gran Segretario, i verbali delle riunioni della Gran Loggia.

Art. 40

Il Gran Segretario firma la corrispondenza; ha la direzione della Gran Segreteria, dell'Archivio e dell'Anagrafe; ad ogni riunione della Gran Loggia presenta una relazione sommaria sulle Camere Rituali, sull'anagrafe del Rito e sulle sue variazioni; nomina e revoca gli impiegati della Gran Loggia i quali dovranno essere, di regola, Maestri Architetti regolarmente attivi e quotizzanti.

Art. 41

Il Gran Tesoriere cura la riscossione delle capitazioni o di altre eventuali entrate e provvede alle spese della Gran Loggia in conformità alle deliberazione adottate dal Consiglio di Presidenza; compila ogni anno il Bilancio consuntivo ed il Bilancio preventivo, che debbono essere approvati nella riunione della Gran Loggia, secondo l'art. 29 del presente Statuto.
Il Gran Tesoriere propone al Grande Oratore l'ammonizione dei Collegi dei Maestri Architetti morosi da sei mesi nella rimessa delle capitazioni. Entro i tre mesi successivi all'ammonizione, nel caso di persistente morosità, deve chiedere al Gran Maestro degli Architetti di decretare la sospensione dei lavori del Collegio e la decadenza del Seggio dei Dignitari in carica, ai sensi dell'art. 33 del presente Statuto.
Il Gran Tesoriere, ove la morosità si protragga per oltre un anno, deve chiedere al Grande Oratore di rinviare al giudizio della Gran Loggia, convocata in Corte di Giustizia, il Collegio interessato.

Art. 42

Il Gran Cerimoniere è responsabile della copertura dei Lavori della Gran Loggia; cura il ricevimento dei Fratelli Visitatori; dà le disposizioni e dirige il cerimoniale nelle sedute particolari; sovrintende al Tronco della Beneficenza.

 

TITOLO V

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 43

La Gran Loggia trae i mezzi per il suo funzionamento da una quota di capitazione annuale da versarsi dai Collegi dei Maestri Architetti al Tesoro della Gran Loggia.
La quota sarà corrisposta dai Collegi dei Maestri Architetti sulla base degli iscritti al 31 dicembre di ciascuno anno con versamenti semestrali anticipati.

Art. 44

Le Logge Regionali traggono i mezzi per il loro funzionamento dalle capitazioni dei Collegi dei Maestri Architetti di appartenenza.

Art. 45

I Collegi dei Maestri Architetti traggono i mezzi per il loro funzionamento dalle capitazioni semestrali anticipate da versarsi dai singoli Maestri Architetti al Tesoro del Collegio di appartenenza.

Art. 46

Tutte le elezioni previste dallo Statuto sono fatte esclusivamente a scrutinio segreto e sulla base della maggioranza relativa.
Sono vietate le elezioni per acclamazione, le nomine "ad honorem" e le nomine "ad vitam".
Per ogni carica di cui al presente Statuto è prevista la rieleggibilità.
In caso di parità di voti è eletto il più anziano di iscrizione al Rito e, in caso di uguale anzianità d'iscrizione, il più anziano di età.
I Presidenti delle Camere Rituali possono, in caso di necessità, procedere alla nomina di Dignitari Aggiunti.

Art. 47

Le Logge Regionali e i Collegi dei Maestri Architetti possono essere sciolti quando vengano a mancare le condizioni della loro costituzione o per motivi di ordine.
I Presidenti sono personalmente responsabili della restituzione alla Gran Segreteria :

1 - della Bolla di Fondazione e della rimessa:

2 - del Rituale.

3 - del Labaro.

4 - del Sigillo.

5 - della Matricola.

6 - del Tesoro.

7 - dell'Archivio.

Art. 48

La Gran Loggia, le Logge Regionali, i Collegi dei Maestri Architetti hanno Labari propri, in armonia con le disposizioni emanate dalla Gran Loggia.

Art. 49

I Maestri Architetti hanno una particolare insegna costituita da un collare di colore azzurro decorato con l'aquila del Rito in argento, avente per gioiello il Pentalfa pitagoreo.
I componenti della Gran Loggia indosseranno il medesimo collare con l'aquila del Rito in oro.
Il Consiglio di Presidenza approverà i relativi modelli.
Nelle sedute rituali dovranno essere indossati:

1 - l’abito scuro.

2 - grembiule bianco bordato di azzurro.

3 - guanti bianchi.

4 - collare azzurro.

Art. 50

Ogni riunione ordinaria o straordinaria dovrà comprendere di regola:

a) lo svolgimento del Rituale di apertura e di chiusura dei lavori;

b) la trattazione di un tema di interesse del Rito;

c) l'esame degli argomenti amministrativi proposti dal Presidente.

Un Maestro Architetto curerà l’esecuzione di musiche che accompagnano i lavori rituali.
Di ogni riunione ordinaria e straordinaria di tutte le Camere Rituali, sarà redatto un verbale a cura del Segretario. Il verbale dovrà essere letto all'apertura dei lavori della tenuta successiva e, approvato, verrà firmato dal Presidente, dall'Oratore e dal Segretario.

 

TITOLO VI

DELLA GIUSTIZIA MASSONICA DEL RITO

 

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 51

I Maestri Architetti con la Promessa Solenne accettano di sottostare alla Giustizia del Rito Simbolico Italiano, la quale si conforma sempre ai principi del Rito e alla morale massonica.
Le pene sono graduate secondo il grado di responsabilità del riconosciuto colpevole, tenuta presente la regola della tolleranza.
Va rispettato, a pena di nullità, il principio del contraddittorio in modo che ogni incolpato abbia diritto alla contestazione della accusa e alla difesa in ogni stato e grado del procedimento.
In difetto di nomina di un difensore di fiducia, deve esserne nominato uno di ufficio.

 

CAPO II

COLPE E PENE

Art. 52

Costituiscono colpe:

1) Ogni violazione volontaria dello Statuto e del Regolamento del Rito e degli obblighi assunti con la Promessa Solenne;

2) l'inosservanza volontaria delle disposizioni delle Supreme Autorità del Rito e delle singole Camere Rituali;

3) l'abituale violazione delle forme rituali, la negligenza nell'adempimento dei doveri, l'incuria nella esecuzione delle disposizioni della Gran Loggia;

4) ogni azione contraria alla lealtà, all'onore e alla dignità della persona umana.

Art. 53

I Maestri Architetti riconosciuti responsabili delle colpe loro imputate sono punibili gradualmente rispetto alla gravità dei fatti e alle loro circostanze:

  1. con l’ammonizione;
  2. con l’interdizione fino a tre anni da ogni carica rituale;
  3. con la sospensione da un mese ad un anno da tutti i diritti derivanti dall’appartenenza al Rito;
  4. con l’espulsione dal Rito.

Per i Maestri Architetti puniti a norma della lett. d) del presente articolo, il Grande Oratore, di concerto con il Gran Maestro degli Architetti, può proporre Tavola di accusa avanti le competenti autorità dell'Ordine del Grande Oriente d’Italia.
Ogni Maestro Architetto è considerato innocente fino a che non sia intervenuta la sentenza definitiva.

Art. 54

Le Logge Regionali e i Collegi dei Maestri Architetti riconosciuti responsabili delle colpe loro imputate sono punibili:

a) con l’ammonizione;

b) con la sospensione dei lavori fino ad un anno e la decadenza del seggio dei Dignitari;

c) con lo scioglimento.

Le Logge Regionali e i Collegi dei Maestri Architetti sono rappresentati in giudizio dal Presidente o da altro Dignitario da lui delegato in caso di impedimento.

 

CAPO III

ORGANI GIUDIZIARI

Art. 55

La Giustizia Massonica Rituale è amministrata in nome della Serenissima Gran Loggia di Rito Simbolico Italiano.
Le sentenze sono intestate A.·. G.·. D.·. G.·. A.·. D.·. U.·. e debbono essere motivate.

Art. 56

Gli organi della Giustizia Massonica Rituale sono:

a) Il Tribunale del Collegio dei Maestri Architetti, composto dal Presidente e da due Giudici, che giudica in primo grado le colpe dei propri appartenenti;

b) Il Tribunale della Loggia Regionale, composto dal Presidente e da due Giudici, che giudica in primo grado delle colpe dei Collegi dei Maestri Architetti di appartenenza ed in grado di appello delle sentenze emesse dai Tribunali dei Collegi dei Maestri Architetti di appartenenza;

c) La Gran Loggia costituita in Corte di Giustizia, composta dal Gran Maestro e da sei Giudici, che giudica in un unico grado delle colpe imputabili alle Logge Regionali ed ai propri componenti, per fatti connessi con la loro appartenenza alla Gran Loggia.
Essa giudica in un unico grado di appello sulle sentenze emesse in primo grado dei Tribunali delle Logge Regionali e dei Collegi, non appartenenti ad una Loggia Regionale.

Art. 57

I giudizi si svolgono senza formalità di procedura, ma con il rispetto dei princìpi generali di cui al presente Statuto a pena di nullità.
Le sedute dibattimentali debbono, a pena di nullità, essere aperte a tutti i Maestri Architetti e di esse deve essere data tempestiva comunicazione scritta a tutte le Logge Regionali ed a tutti i Collegi.

Art. 58

Le sentenze emesse in primo grado dai Tribunali delle Logge Regionali e dei Collegi dei Maestri Architetti, possono essere impugnate, nel termine dei 60 giorni dall'avvenuta comunicazione della motivazione all'impugnante, secondo le modalità previste dal Regolamento, dal dichiarato colpevole, dall'Oratore del Corpo rituale e dal Grande Oratore.
Il Grande Oratore può impugnare nello stesso termine le sentenze di proscioglimento emesse da qualunque Tribunale, avanti alla Magistratura superiore.

Art. 59

Il Tribunale di secondo grado può confermare la sentenza impugnata, riformarla in tutto o in parte e può anche confermare il dispositivo, riformando la sola motivazione.
E' ammesso il ricorso alla Gran Loggia, costituita in Corte di Giustizia, avverso le sentenze emesse in qualunque grado per la sola violazione di norme di diritto.

Art. 60

Durante il procedimento e fintanto che la sentenza non sia più soggetta ad impugnazione il giudicabile su istanza di parte o "motu proprio", può essere sospeso da ogni diritto rituale con provvedimento motivato del Gran Maestro.

Art. 61

La Gran Loggia può esercitare, udito il parere del Grande Oratore, il diritto di condono e di grazia a favore degli imputati dichiarati colpevoli, siano essi Maestri Architetti o Camere Rituali.

 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

I

Lo Statuto ed il Rituale del Rito approvati dalla Gran Loggia entreranno in vigore dal giorno della loro promulgazione che dovrà essere decretata entro sei mesi dall'approvazione.

 


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